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Senza il placet del condominio il dehors del bar non si può installare

Il TAR Toscana si è pronunciato sul ricorso proposto da due condomine, accogliendolo e annullando i provvedimenti con lo stesso impugnati, mentre ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dalle ricorrenti, condannando il Comune di Carrara solo a rifondere le spese di giudizio, al netto di compensazioni.

La richiesta di annullamento ha avuto ad oggetto un provvedimento autorizzativo unico (n. 152, del 29 luglio 2013), con cui il Comune di Carrara, nella persona del dirigente del settore urbanistica e Suap, aveva autorizzato il legale rappresentante della società "Piccolo Bar di E. S. & C." ad occupare un'area privata antistante il pubblico esercizio, al fine di installarvi tavolini, sedie e una struttura a padiglione, con possibilità di chiusura stagionale della stessa, il provvedimento datato 6 marzo 2015, con cui il Comune aveva informato la ricorrente dell'inesistenza di validi motivi per annullare, in via di autotutela, l'autorizzazione rilasciata il 9 luglio 2013, ed ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, disponendo il legale rappresentante anche dell'autorizzazione dei proprietari degli immobili in locazione.

=> Tavolini e sedie dei bar nelle parti comuni

Le ricorrenti, come si è detto, avevano anche chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dei suddetti provvedimenti, essendo questi illegittimi.

Vediamo, quindi, in breve su quali aspetti il Tar ha focalizzato la propria attenzione per giungere alle decisioni di cui si è appena detto. Innanzitutto,il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di doglianza della ricorrente, riconoscendo che, nonostante la struttura portante del dehors non risultasse agganciata alla parete condominiale, ma posta ad una distanza di 1 cm da questa e sostenuta da montanti verticali in acciaio, fosse, in ogni caso, necessaria l'autorizzazione dei proprietari della facciata, autorizzazione che, invece, secondo la pubblica amministrazione autorizzante avrebbe dovuto essere chiesta solo se il padiglione fosse stato agganciato, mediante tiranti, alla facciata dell'edificio;

Essendo la struttura distaccata di un solo centimetro dalla facciata, la stessa non poteva non considerarsi aderente ad essa e, proprio per tale ragione, per la sua installazione bisognava chiedere ed ottenere il nulla-osta di tutti i condomini.

- Il tribunale ha ritenuto fondato anche il secondo motivo di ricorso, poiché dagli atti risultava che la parte convenuta non fosse mai stata autorizzata dai condomini-proprietari degli immobili ad occupare l'area antistante il pubblico esercizio.

- il Tar ha, invece, respinto la domanda di risarcimento, osservando che i danni indicati dalla ricorrente, in maniera generica e non circostanziata e senza alcun riscontro probatorio, sono da imputare si alla presenza del dehors, ma non direttamente ai provvedimenti impugnati, quanto alla loro non corretta esecuzione.

Condominioweb 12/07/2016