Senza il placet del condominio il dehors del bar non si può installare
Il TAR Toscana si è pronunciato sul ricorso proposto
da due condomine, accogliendolo e annullando i provvedimenti con lo
stesso impugnati, mentre ha respinto la domanda di risarcimento avanzata
dalle ricorrenti, condannando il Comune di Carrara solo a rifondere le
spese di giudizio, al netto di compensazioni.
La richiesta di annullamento ha avuto ad oggetto
un provvedimento autorizzativo unico (n. 152, del 29 luglio 2013), con
cui il Comune di Carrara, nella persona del dirigente del settore
urbanistica e Suap, aveva autorizzato il legale rappresentante della
società "Piccolo Bar di E. S. & C." ad occupare un'area
privata antistante il pubblico esercizio, al fine di installarvi
tavolini, sedie e una struttura a padiglione, con possibilità di
chiusura stagionale della stessa, il provvedimento datato 6 marzo 2015,
con cui il Comune aveva informato la ricorrente dell'inesistenza di
validi motivi per annullare, in via di autotutela, l'autorizzazione
rilasciata il 9 luglio 2013, ed ogni altro atto connesso, presupposto o
conseguente, disponendo il legale rappresentante anche
dell'autorizzazione dei proprietari degli immobili in locazione.
Le ricorrenti, come si è detto, avevano anche chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dei suddetti provvedimenti, essendo questi illegittimi.
Vediamo,
quindi, in breve su quali aspetti il Tar ha focalizzato la propria
attenzione per giungere alle decisioni di cui si è appena detto. Innanzitutto,il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di doglianza della ricorrente, riconoscendo che, nonostante la struttura portante del dehors
non risultasse agganciata alla parete condominiale, ma posta ad una
distanza di 1 cm da questa e sostenuta da montanti verticali in acciaio,
fosse, in ogni caso, necessaria l'autorizzazione dei proprietari della
facciata, autorizzazione che, invece, secondo la pubblica
amministrazione autorizzante avrebbe dovuto essere chiesta solo se il
padiglione fosse stato agganciato, mediante tiranti, alla facciata
dell'edificio;
Essendo la struttura distaccata
di un solo centimetro dalla facciata, la stessa non poteva non
considerarsi aderente ad essa e, proprio per tale ragione, per la sua
installazione bisognava chiedere ed ottenere il nulla-osta di tutti i
condomini.
- Il tribunale ha ritenuto fondato anche il secondo
motivo di ricorso, poiché dagli atti risultava che la parte convenuta
non fosse mai stata autorizzata dai condomini-proprietari degli immobili
ad occupare l'area antistante il pubblico esercizio.
- il Tar
ha, invece, respinto la domanda di risarcimento, osservando che i danni
indicati dalla ricorrente, in maniera generica e non circostanziata e
senza alcun riscontro probatorio, sono da imputare si alla presenza del
dehors, ma non direttamente ai provvedimenti impugnati, quanto alla loro
non corretta esecuzione.